Art. 8.
(Formazione delle leggi regionali e forme di controllo).

      1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti di legge redatti in articoli, appartiene a ciascun membro del consiglio regionale e agli elettori, in numero non inferiore a 15.000. L'iniziativa legislativa spetta altresì alla giunta regionale limitatamente al bilancio, alla programmazione finanziaria e alle altre materie di sua competenza, nonché al consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui all'articolo 42, e al consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 46, limitatamente alle materie di rispettiva competenza. Con legge regionale statutaria, di cui all'articolo 24, possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.
      2. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato dalle competenti commissioni consiliari permanenti e approvato dal consiglio regionale, articolo per articolo e con votazione finale.
      3. La legge regionale è promulgata dal presidente della regione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
      4. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale.
      5. Il Governo, quando ritiene che una legge della regione invade la propria sfera di competenza ovvero viola le norme della Costituzione o i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
      6. La regione, quando ritiene che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione invade la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale davanti

 

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alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.